A causa della rapidissima evoluzione della tecnologia digitale e del commercio diretto tra chi scrive – ad esempio – app dedicate a smartphone e tablet e l’utente finale, non tutti i Paesi del mondo sono riusciti a regolare correttamente – e secondo le proprie leggi fiscali – questo tipo di commercio elettronico diretto, tant’è che diversi beni non materiali rivenduti tramite la rete – che siano servizi di comunicazione, offerte di contenuti, app mobile e quant’altro – vengono ad oggi rivenduti con la tassazione IVA imponibile nel Paese del rivenditore.
Ciò significa che, ad esempio, ai servizi offerti da Skype ed Airbnb seguono la tassazione rispettivamente di Lussemburgo ed Irlanda. Tuttavia una nuova normativa sull’eCommerce diretto fortemente voluta dall’Unione Europea – e che andrà in vigore a partire dal primo Gennaio 2015 – andrà a modificare radicalmente questo concetto: a tutti i beni non materiali rivenduti tramite Internet in ambito business-to-consumer all’interno dell’Unione Europea, infatti, sarà applicata l’IVA del Paese di chi acquista il bene e non di chi lo fornisce. In Italia, l’aliquota applicata sarà pari al 22%.
Per chiarezza, ricordiamo che si definiscono “dirette” le operazioni di commercio elettronico in cui il processo di acquisto del bene o servizio viene messo a disposizione in forma digitale, tramite una rete utilizzata dell’acquirente, e le cui operazioni di acquisto e consegna si realizzano online; si definiscono invece “indirette” le operazioni di commercio elettronico riguardanti beni materiali in cui il processo di acquisto viene concluso online, mentre la consegna avviene offline (ad esempio a mezzo spedizione).
Analogo discorso va fatto per le app di smartphone e tablet, tuttavia a causa dei prezzi già di per sé bassi della stragrande maggioranza delle app i ritocchi al ribasso o al rialzo – complice il tasso di cambio e gli arrotondamenti – potrebbero essere praticamente impercettibili. Resta comunque da capire come agli sviluppatori sarà chiesto di gestire la cosa, poiché per ogni Paese della UE vige un’aliquota IVA differente: Google, ad esempio, gestisce e continuerà a gestire autonomamente la tassazione applicata, per cui lo sviluppatore non dovrà preoccuparsi di nulla.
Ancora una volta bisogna sottolineare che la normativa va a toccare il commercio azienda -> cliente finale (b2c) a prescindere dal possesso o meno di partita IVA e non azienda -> azienda (b2b); in quest’ultimo caso, infatti, l’IVA imponibile resterà quella del Paese del fornitore del bene. La tassazione riguarda inoltre i beni non materiali offerti da fornitori con aziende operanti in Paesi interni o esterni all’Unione Europea.